Barriere architettoniche in condominio, chi paga l’eliminazione? Ecco cosa dice la legge

Sai cosa sono le barriere architettoniche nei condomini? Chi paga per eliminarle secondo la legge? Vediamolo.

Immagina di trasferirti in un nuovo condominio con un familiare su sedia a rotelle. All’improvviso, ti rendi conto che le scale, le porte strette e l’assenza di rampe rendono la vita quotidiana un incubo. In queste situazioni, una domanda cruciale emerge: chi paga per eliminare le barriere architettoniche nel condominio?

chi paga per barriere architettoniche
Le barriere architettoniche sono ostacoli per persone con disabilità – Stedo.it

Le barriere architettoniche sono, appunto, ostacoli fisici che impediscono o rendono difficile l’accesso e l’uso degli spazi per persone con mobilità ridotta. Questi ostacoli possono essere presenti sia negli spazi pubblici che in quelli privati, compresi i condomini. Per esempio, scale senza ascensore, porte troppo strette e marciapiedi senza rampe sono tutte barriere che possono complicare la vita quotidiana di una persona con disabilità. Cosa dice quindi la legge?

Chi paga per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Se un condomino con disabilità motoria si trova di fronte a queste barriere, ha il diritto di chiedere all’amministratore del condominio di convocare un’assemblea. L’obiettivo è discutere e votare su proposte per eliminare o ridurre le barriere, come l’installazione di un ascensore, un servoscala o una rampa. 

La legge n. 13/1989 e successive modifiche è la principale normativa che promuove l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati e spazi pubblici. Inoltre, la giurisprudenza (cioè le decisioni dei tribunali) ha chiarito come applicare queste norme. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che i condomini non possono opporsi a modifiche degli spazi comuni se queste sono necessarie per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità.

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La legge stabilisce norme precise sull’eliminazione delle barriere architettoniche in condomini – Stedo.it

Eliminare le barriere architettoniche è considerato un’innovazione, che deve essere approvata dalla maggioranza dei condomini, come stabilito dall’articolo 1120 del Codice Civile. Una volta approvate in assemblea, le spese per rimuovere le barriere architettoniche sono ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà (articolo 1123, primo comma, Codice Civile).

Se un’innovazione è considerata costosa o non strettamente necessaria e comporta opere o impianti utilizzabili separatamente, i condomini che non desiderano avvalersene possono dichiararlo e essere esentati dalla spesa, che viene distribuita tra gli altri. Tuttavia, questi condomini hanno il diritto di usufruire dell’opera in un secondo momento, pagando la loro quota di spese per l’esecuzione e la manutenzione.

Se l’assemblea non approva le opere per eliminare le barriere architettoniche, la legge n. 13/1989 offre una soluzione. Le persone con disabilità, o chi le tutela, possono installare a proprie spese strutture come servoscala o dispositivi rimovibili, o modificare le porte per facilitare l’accesso.

Secondo l’articolo 1102 del Codice Civile, i condomini possono usare le parti comuni dell’edificio purché non ne alterino la destinazione e permettano agli altri di farne lo stesso uso. Questo principio evita di penalizzare le persone con disabilità, promuovendo un’abitabilità senza barriere. Infine, in caso di rifiuto dell’assemblea, un condomino può procedere autonomamente all’eliminazione delle barriere architettoniche, rispettando i limiti del Codice Civile.

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